1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 7, gli enti ivi indicati possono agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o degli enti affiliati alle citate federazioni.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata in carta libera, con copia da trasmettere, a cura dell'ente territoriale ricevente, al servizio per la difesa del suolo del comune territorialmente competente. L'istanza deve contenere l'individuazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto 1:25.000, nonché una relazione descrittiva degli stessi.
3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, non sia emesso provvedimento di reiezione debitamente motivato in relazione alle finalità della presente legge, l'istanza si intende automaticamente accolta.
4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili con provvedimento debitamente motivato dall'ente territoriale che le ha emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse.
5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte a un periodo sospensivo della loro efficacia pari a tre giorni dalla data della